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Lo statuto dell’associazione “Lanterne per lucciole”

Posted: September 21st, 2008 | Author: | Filed under: Documentazione | Tags: , , | Comments Off on Lo statuto dell’associazione “Lanterne per lucciole”

Art. 1

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Lanterne per Lucciole”, con sede in via Nicolodi 32 (c/o Mattia Pelli), Trento. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie e sezioni in Italia e all’estero.

Art. 2

L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della cultura del video e della comunicazione sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

A tale fine l’Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire l’impiego del video come strumento comunicativo ed innovativo da proporre all’attenzione dell’opinione pubblica.
E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
In particolare, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) progettare e realizzare videoproduzioni in forma di documentari, corto o lungometraggi, servizi video giornalistici, fiction e video artistici, per proporre una visione originale della realtà contemporanea e favorire lo sviluppo della memoria storica delle comunità.

b) organizzare seminari, incontri, dibattiti e corsi teorico – pratici sul ruolo dell’immagine nella società contemporanea;

c) realizzare prodotti editoriali, di carattere artistico e culturale, volti all’analisi della realtà contemporanea attraverso l’utilizzo del video e dell’immagine;

d) realizzare studi e ricerche sui temi della cultura audiovisiva e della comunicazione sociale;

e) promuovere partnership e/o collaborazioni con Enti Pubblici e Privati, singoli, associazioni, imprese, ed aziende, in Italia e all’estero;

Art. 3

Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea degli associati; il Presidente; il Consiglio Direttivo.

Art. 4

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 5

L’ammissione alla qualifica di socio avviene su domanda degli interessati e previa presentazione di almeno due soci. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo. In caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello in Assemblea.
L’associato che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell’Associazione o in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea.

Art. 6

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni assunte dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti e doveri.

Art. 7

L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Art.8

L’Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è presieduta e convocata almeno una volta all’anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In particolare, l’Assemblea delibera sull’approvazione del bilancio e sulla elezione del Consiglio Direttivo. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9

Per la modifica dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di quattro consiglieri eletti dall’Assemblea tra gli associati, con indicazione del Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Art. 11

Al Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all’Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell’Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario. E’ vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 13

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all’esercizio delle attività statutarie.
c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell’ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Art. 14

Nel caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 , alle norme codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.


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